Anche quest’anno, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. f), n. 1), Legge n. 111/2023 (Riforma fiscale), che prevede la progressiva introduzione della periodicità mensile di versamento degli acconti / saldi dell’IRPEF dovuta da lavoratori autonomi / imprenditori individuali / soggetti ISA, in sede di conversione del DL n. 155/2024, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2025”, con un emendamento approvato dalla V Commissione del Senato è disposto il rinvio dal 2.12.2024 (il 30.11 cade di sabato) al 16.1.2025 del versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2024. In particolare, la formulazione del predetto emendamento approvato prevede che
“per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d’affari”
SOGGETTI INTERESSATI
Il rinvio / mensilizzazione dell’acconto è riconosciuto alle persone fisiche titolari di partita IVA (imprese individuali / lavoratori autonomi) con ricavi / compensi 2023 dichiarati nel mod. REDDITI 2024 PF non superiori a € 170.000.
In particolare, secondo quanto specificato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 31/E:
- il requisito presuppone che nel 2023 il contribuente “abbia svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo” (ciò conferma che la disposizione è applicabile anche ai contribuenti minimi / forfetari);
- la possibilità in esame interessa anche:
- il titolare dell’impresa familiare / azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- i contribuenti tenuti a versare l’acconto in unica soluzione;
- le persone fisiche esercenti attività agricole / attività agricole connesse (ad esempio, agriturismo, allevamento) titolari di reddito d’impresa.
| Base imponibile | Imposte soggetto start up | Rinvio / mensilizzaz. secondo acconto 2024 | |
| Persona fisica titolare di partita IVA | ricavi / compensi 2023 pari o inferiori a € 170.000 | SI | |
| ricavi / compensi 2023 superiori a € 170.000 | NO | ||
| Impresa familiare | titolare | SI | |
| collaboratore | non titolare di propria partita IVA | NO | |
| titolare di propria partita IVA SI | SI | ||
| Socio di società di persone / associazione professionale / srl trasparente | non titolare di propria partita IVA | NO | |
| titolare di propria partita IVA SI | SI | ||
| Società di capitali / di persone, ente commerciale, ente non commerciale | NO | ||
SOMME OGGETTO DI RINVIO / MENSILIZZAZIONE
Il rinvio / mensilizzazione interessa, come si evince dal testo dell’emendamento in esame, la “seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi” e, di conseguenza, le seguenti imposte:
- lRPEF;
- cedolare secca;
- IVIE / IVAFE;
- imposta sostitutiva forfetari / minimi.
Il differimento in esame dovrebbe estendersi anche alla maggiorazione dell’acconto dovuto dai soggetti che hanno aderito alla proposta di CPB / concordato 2024.
Per espressa previsione normativa, sono esclusi dal rinvio i contributi previdenziali INPS / premi assicurativi INAIL. Ne consegue che il versamento della seconda rata dell’acconto 2024 dei contributi previdenziali IVS / Gestione separata INPS va effettuato entro il 2.12.2024.
NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA SECONDA / UNICA RATA D’ACCONTO
Il versamento della seconda / unica rata d’acconto può essere effettuato entro il 16.1.2025:
- in unica soluzione;
ovvero
- in 5 rate mensili di pari importo. Sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
| Modalità versamento | Termine versamento | |
| Unica soluzione | 16.1.2025 | |
| 5 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile) | 1° rata | 16.1.2025 |
| 2° rata | 17.2.2025 ((il 16.2 cade di domenica) | |
| 3° rata | 17.3.2025 ((il 16.3 cade di domenica) | |
| 4° rata | 16.4.2025 | |
| 5° rata | 16.5.2025 | |