DL Milleproroghe: Rimessione in termini alla Rottamazione Quater

In sede di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe” sono state introdotte alcune novità, tra cui la rimessione in termini per i soggetti che hanno aderito alla c.d. “rottamazione-quater” e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.

RIMESSIONE IN TERMINI DEI PAGAMENTI DEI DEBITI SCADUTI AL 31.12.2024

Per effetto di quanto stabilito dal citato art. 3-bis, limitatamente ai debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla “rottamazione-quater” presentata entro il 30.6.2023, i soggetti che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute, possono essere riammessi alla stessa.

La remissione in termini riguarda esclusivamente i debiti, compresi nell’originaria domanda, scaduti entro il 31.12.2024 e, in particolare rientrano nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Per i soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti in scadenza entro il 31.12.2024 non è possibile usufruire della riammissione alla rottamazione-quater, i quali dovranno proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto proseguire con i versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E NUOVE SCADENZE

Ai fini della remissione in termini:

  • va presentata un’apposita dichiarazione entro il 30.4.2025
  • il debito da saldare entro il 31.12.2024, sul quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere dall’1.11.2023, va corrisposto alternativamente in unica soluzione, entro il 31.7.2025 oppure in un massimo di 10 rate consecutive, di pari importo

L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2025, comunica l’ammontare complessivo di quanto dovuto e quello delle singole rate nonché la relativa scadenza.

 RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE-QUATER IN CASO DI DECADENZA AL 31.12.2024
Presentazione domandaentro il 30.4.2025
Comunicazione somme dovute da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossioneentro il 30.6.2025
Versamentounica soluzione / prima rata (max 10)31.7.2025
Rate successive30.11.2025
28.2.2026
31.5.2026
31.7.2026
30.11.2026
28.2.2027
31.5.2027
31.7.2027
30.11.2027

Il nuovo piano di rateazione elaborato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in base alla domanda presentata entro il 30.4.2025 ricomprenderà, oltre a quanto non corrisposto entro il 31.12.2024, anche le rate del piano originario in scadenza nel triennio 2025 – 2027.

Di conseguenza per i soggetti decaduti al 31.12.2024 non è obbligatorio procedere al versamento della rata in scadenza il 28.2.2025 (5.3.2025), in quanto anche il relativo importo sarà incluso nel nuovo piano.

EFFETTI DELLA RIAMMISSIONE

Per effetto del richiamo, ad opera del citato art. 3-bis alle previsioni di cui alla Legge n. 197/2022, anche a seguito della presentazione della nuova domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi
    • i termini di prescrizione / decadenza;
    • fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • l’Agente della riscossione non può:
    • avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione

Poiché tali effetti si determinano già all’atto della presentazione della domanda, risulta opportuno presentare la stessa quanto prima, al fine di ottenere un’anticipazione dei benefici della domanda.

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