In attuazione della Riforma fiscale, con il D.Lgs. n. 110/2024 sono state introdotte nuove disposizioni finalizzate al “Riordino del sistema nazionale della riscossione”.
Tra le novità, assume particolare rilevanza la modifica apportata all’art. 19, DPR n. 602/73 che riconosce ai contribuenti la possibilità di richiedere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la rateizzazione delle somme risultanti dalle cartelle di pagamento / iscritte a ruolo.
Relativamente alle richieste di dilazione presentate dall’1.1.2025 il numero di rate “a disposizione” del contribuente è collegato:
- all’importo del debito;
- alla circostanza che il contribuente documenti o meno la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
SOMME PARI O INFERIORI A € 120.000 SENZA DOCUMENTAZIONE
In base al nuovo comma 1 del citato art. 19, su richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in temporanea difficoltà economico-finanziaria in presenza di somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, pari o inferiori a € 120.000, la rateizzazione del debito è riconosciuta fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate dall’1.1.2029.
SOMME PARI O INFERIORI A € 120.000 CON DOCUMENTAZIONE
Con l’aggiunta del nuovo comma 1.1 al citato art. 19 in presenza di somme pari o inferiori a € 120.000, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria la rateazione può essere concessa:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.
SOMME SUPERIORI A € 120.000 CON DOCUMENTAZIONE
Il predetto nuovo comma 1.1 prevede in caso di somme superiori a € 120.000, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, una ripartizione fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
| Somme | Richieste | Anno di presentazione richiesta | ||
| 2025 – 2026 | 2027 – 2028 | dal 2029 | ||
| Fino a € 120.000 | non documentate | max 84 rate | max 96 rate | max 108 rate |
| documentate | da 85 a 120 rate | da 97 a 120 rate | da 109 a 120 rate | |
| Superiori a € 120.000 | documentate | max 120 rate | ||
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ DALL’1.1.2025
Con l’aggiunta del nuovo comma 1.2 al citato art. 19 la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, va effettuata con riferimento:
- per le persone fisiche / ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per i soggetti diversi dai precedenti, all’indice di liquidità nonché al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
In caso di comprovato peggioramento della predetta situazione di difficoltà di cui ai citati commi 1 e 1.1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.