Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (Dl 202/2024) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale con le “modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali”, si è completato il quadro normativo necessario a rendere operativo l’obbligo per le imprese riguardante la copertura assicurativa dei beni strumentali aziendali contro eventi catastrofali previsto con la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).
L’articolo 1, commi 101-112 della suddetta legge, prevede infatti che tutte le imprese siano tenute a stipulare una polizza assicurativa contro calamità naturali, come terremoti, alluvioni e altri eventi di carattere straordinario, per garantire una maggiore tutela del patrimonio produttivo e ridurre l’impatto economico derivante da eventuali danni.
IMPRESE OBBLIGATE
L’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge
- a tutte le imprese con sede legale in Italia
- alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia
tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.
Sono pertanto escluse dall’obbligo assicurativo
- i professionisti;
- e imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione
BENI OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto dovrà riguardere:
- fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
- terreni.
L’articolo 1 del Dm prevede che vadano assicurate le immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegate, inducendo a ritenere che destinatarie dell’obbligo ma anche le imprese che li detengano ad altro titolo (leasing, locazione, comodato).
Sembra di poter escludere che l’obbligo possa essere esteso ai veicoli posto che secondo i principi contabili Oic gli automezzi rientrano nella voce B.II, n. 4 «Altri beni».
SCADENZA
Il termine entro il quale le imprese le imprese sono tenute a stipulare una polizza assicurativa contro calamità naturali è fissato per il 31 marzo 2025.
Discorso diverso per le polizze già in essere. L’articolo 11, comma 2 del Dm prevede che l’adeguamento debba avvenire a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse. Ciò significa che alla prima scadenza annuale (o più in generale del periodo di copertura assicurativa anche superiore all’anno) un contratto vigente, assoggettato a rinnovo, potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al Dm.
SANZIONI
Non sono previste multe o sanzioni dirette per le imprese ma l’inadempimento potrebbe, in base all’articolo 1, comma 102, della legge 213/2023, comportare la perdita di contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici non solo riferibili a quelli concessi in occasione di eventi catastrofali.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.