Credito d’imposta “Caro Petrolio” per le imprese di autotrasporto merci su strada

Con l’intento di mitigare gli effetti dell’aumento del prezzo del carburante, a favore delle imprese esercenti l’attività di autotrasporto, nel limite di € 300 milioni, l’art. 3, DL n. 33/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio”, ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggior spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio rilevato dal Ministero dell’Ambiente (MASE).

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, appartenenti alle seguenti categorie:

  • persone fisiche e giuridiche iscritte all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi;
  • persone fisiche e giuridiche titolari della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito elenco;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti previsti dalla normativa unionale per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Restano escluse le imprese che si trovavano in stato di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 anteriormente al 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 per le micro e piccole imprese, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano beneficiato di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione non ancora rimborsati.

AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è riconosciuto, nei limiti delle risorse stanziate, in misura massima pari al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell’impresa.

La maggiore spesa è determinata confrontando il prezzo medio del gasolio rilevato dal MASE nel mese di febbraio 2026 con il costo sostenuto per gli acquisti effettuati nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026, sulla base dei litri risultanti dalle relative fatture.

DOMANDA DI ACCESSO

La domanda dovrà essere presentata tramite l’apposita piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indicando:

  • identificazione dell’impresa;
  • indicazione delle fatture di acquisto di gasolio;
  • litri di gasolio acquistati dall’impresa nei mesi oggetto dell’agevolazione;
  • indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

Il decreto attuativo definisce il quadro normativo della misura, mentre gli aspetti operativi relativi all’apertura della piattaforma telematica, alle finestre temporali per la presentazione delle domande e alle modalità tecniche di trasmissione saranno disciplinati dai successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2026, a decorrere dal decimo giorno successivo alla trasmissione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese ammesse al beneficio;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile IRAP;
  • è concesso nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, purché il cumulo non comporti il superamento del costo complessivamente sostenuto.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

Condividi l'articolo

WhatsApp
Email
Facebook
LinkedIn

Leggi le ultime news e circolari

Resta sempre aggiornato sulle ultime novità nel mondo della fiscalità e del diritto societario